Matrimonio Religioso

Ultima modifica 16 giugno 2022

 
Descrizione
É il matrimonio celebrato davanti a un sacerdote cattolico. Questo matrimonio ha effetti religiosi ed effetti civili, a seguito della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano. Il sacerdote durante la cerimonia in chiesa, avverte gli sposi che le nozze producono anche effetti civili e dà loro lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile. Dopo la cerimonia, il parroco invia un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile per la trascrizione. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità

Chi può richiederlo
  1. I cittadini di fede cattolica che hanno lo stato libero sia ecclesiastico che civile;
  2. I cittadinie che non siano legati da vincoli di parentela, affinità o adozione;
  3. I cittadini che hanno compiuto 16 anni, con l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni.
Quando Richiederlo
In qualunque momento

Documenti da presentare
  1. Documento d'identitè valido;
  2. Estratto di nascita, per uso matrimonio, da richiedere agli uffici dello stato civile del Comune di nascita;
  3. Certificato contestuale in carta da bollo. Questo certificato comprende i certificati di residenza, di cittadinanza e di stato libero. Deve essere richiesto agli uffici dello stato civile del Comune di residenza o alla propria circoscrizione;
  4. Certificato di precedente residenza in carta da bollo. Questo certificato è necessario se uno o se entrambi i futuri sposi hanno cambiato la residenza da meno di un anno. Deve essere richiesto alla circoscrizione o agli uffici dello stato civile del Comune in cui avevano, precedentemente, la residenza;
  5. Il certificato di cresima. Questo certificato deve essere richiesto alla parrocchia in cui si è ricevuto il sacramento della cresima;
  6. Copia integrale dell'atto di battesimo, uso matrimonio, in carta semplice. Questa deve essere richiesta alla parrocchia in cui si è stati battezzati;
  7. Certificato di stato libero ecclesiastico. Questo certificato deve essere richiesto alla parrocchia in cui si ha avuto il domicilio per più di sei mesi consecutivi, dopo aver compiuto 18 anni. Se si è più volte cambiato il domicilio e, per questo motivo, sia difficile ottenere il certificato di stato libero ecclesiastico, è possibile fare un giuramento suppletorio, in sostituzione di questo documento. Lo stesso giuramento può essere fatto in sostituzione del certificato di cresima e della copia integrale dell'atto di nascita.
  8. Le persone vedove che vogliono sposarsi di nuovo devono presentare una copia integrale dell'atto di morte del coniuge. Questa viene rilasciata in carta semplice dagli Uffici dello stato civile del Comune in cui è avvenuta la morte del coniuge e per ottenerla, occorre l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica del Comune in cui si richiede. La persona rimasta vedova può sposarsi solo dopo che siano trascorsi 300 giorni.
Tempi svolgimento Pratica
I futuri sposi devono frequentare il corso pre-matrimoniale della parrocchia o avere una serie di colloqui con il parroco. In seguito, con la documentazione necessaria, i due sposi e i due testimoni devono recarsi alla parrocchia in cui intendono sposarsi per farsi rilasciare da parroco la richiesta di pubblicazione del matrimonio. Con la richiesta di pubblicazione, firmata dal parroco, i futuri sposi devono recarsi dall'ufficiale di stato civile del Comune e richiedere la pubblicazione del matrimonio. Le pubblicazioni restano affisse al Comune per otto giorni, da una domenica all'altra. Il parroco provvede a sua volta ad affiggere le pubblicazioni per lo stesso periodo nelle parrocchie degli sposi. Trascorsi tre giorni dopo il periodo di pubblicazione, l'ufficiale di stato civile, se non gli viene notificata nessuna opposizione al matrimonio, rilascia un certificato in cui dichiara che non ricorre nessuno degli impedimenti, previsti dalla legge italiana, agli effetti civili del matrimonio religioso.

Norme di riferimento
  1. Codice civile art. 97.
  2. L. 423 del 19/5/1971
  3. D.P.R. 642 del 26/10/1972
  4. Art. 28 D.P.R. 935 del 30/12/1982
 
 

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