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Mercoledì 8 Febbraio 2012
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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI LA THUILE

STATUTO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1
Fonti

  1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r. 07.12.1998 n. 54, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 cost., della l. cost. 26.02.1948 n. 4 e della l. cost. 23.09.1993 n.2.

art. 2
Principi fondamentali

  1. La comunità di La Thuile, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l’ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello Stato, di quelle regionali e del presente statuto.
  2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti od i poteri di cui al presente statuto.
  3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell’ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
  4. Nell’esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell’effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario e della comunità montana rispetto a quello comunale.
  5. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
  6. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
  7. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, la comunità montana e gli altri comuni.
  8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
  9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
  10. Il comune dispone, sia mediante risorse proprie sia attraverso trasferimenti regionali e statali, dei mezzi economici necessari per l’adempimento delle funzioni ad esso riconosciute o delegate dalle leggi regionali o nazionali.
  11. Il comune, nell’ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
  12. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, la comunità montana e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

art. 3
Finalità

  1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
  2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione libera e democratica dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all’attività politico-amministrativa del Comune.
  3. La sfera di governo si estende al solo territorio del Comune.
  4. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
  1. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
  2. la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell’associazionismo economico o cooperativo;
  3. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l’attività delle organizzazioni di volontariato;
  4. la cura, la protezione, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita conservando la sua identità e i caratteri distintivi della società civile che la compone;
  5. la tutela e lo sviluppo delle consorterie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell’interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorterie alle esigenze delle comunità titolari;
  6. la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
  7. la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione;
  8. la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.
  1. Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell’ambito dell’integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

art. 4
Programmazione e cooperazione

  1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell’unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
  2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d’Aosta, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
  3. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonchè alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune.
  4. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazione regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell’unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.
  5. Agli effetti della l.r. 07.12.1998 n. 54 la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

art. 5
Territorio

  1. Le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità e denominate Buic, Thovex, Moulin, Arly, Villaret, Bathieu, Entrèves, Petite Golette, Grande Golette, Pont Serrand e le località Les Granges, La Joux, Pera Carà, Preyllon, Les Suches, Piccolo San Bernardo e Petosan costituiscono la circoscrizione del comune.
  2. Il territorio del comune si estende per kmq. 126 e confina con i comuni italiani di Valgrisenche, Arvier, La Salle, Morgex, Pré-Saint-Didier, Courmayeur e con i comuni francesi di Bourg Saint Maurice, Séez, Montvalézan, Sainte Foy en Tarentaise.

Art. 6
Sede

  1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in La Thuile, che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l’accesso dei cittadini.
  2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
  3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.

art. 7
Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

  1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome La Thuile nonché con lo stemma approvato con d.p.r. del 16 luglio 1996, registrato nei registri dell’Ufficio Araldico il 19 settembre 1996 (Reg. anno 1996. Pag. n. 40) , su proposta del comune, vedi bozzetto allegato sub A.
  2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con d.p.r. del 16 luglio 1996, registrato nei registri dell’Ufficio Araldico il 19 settembre 1996 (Reg. anno 1996. Pag. n. 40), su proposta del comune, vedi bozzetto allegato sub B.
  3. La descrizione ed il bozzetto dello stemma e del gonfalone sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
  4. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d’Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell’Unione Europea.
  5. La fascia tricolore del sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
  6. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

art. 8
Lingua francese e franco-provenzale

  1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
  2. Il comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
  3. Per l’attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell’italiano, del francese e del franco-provenzale.
  4. Tutte le deliberazioni,i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
  5. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.

art. 9
Toponomastica

  1. II nome del comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
  2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.
  3. Il regolamento determina l’organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonchè le modalità per provvedere all’adeguamento delle denominazioni menzionate.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

art. 10
Organi

  1. Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco ed il vicesindaco.
  2. Il sindaco, il vicesindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

Art. 11
Consiglio comunale

  1. Il consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità locale, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico sull’attività amministrativa del comune.
  2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
  3. L’elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
  4. Il sindaco presiede il consiglio.
  5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato.
  6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
  7. Il consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale.

art. 12
Competenze del Consiglio Comunale

  1. Oltre alle competenze attribuitegli dalla l.r. 07.12.1998 n. 54, il consiglio in particolare ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell’art. 21 c. 1 l.r. 07.12.1998 n. 54:
  1. statuto dell’ente e delle associazioni dei comuni di cui l’ente faccia parte;
  2. regolamento del consiglio;
  3. bilancio preventivo e relative variazioni;
  4. rendiconto;
  5. costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;
  6. istituzione e ordinamento dei tributi;
  7. adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
  8. nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
  1. Il consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal reg. reg. 03.02.1999 n. 1 e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4 in materia di sua costituzione.
  2. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:
  1. i regolamenti comunali;
  2. i progetti preliminari delle opere pubbliche, le loro variazioni e deroghe;
  3. le proposte da presentare alla regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
  4. l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
  5. la partecipazione a società di capitali;
  6. la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
  7. la determinazione dei criteri generali delle aliquote e delle detrazioni tributarie;
  8. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non rientrino nell’ordinaria ammnistrazione di funzioni o servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari non previsti in atti fondamentali del Consiglio;
  9. l’individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all’art. 113 l.r. 07.12.1998 n. 54;
  10. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  11. la nomina dei rappresentanti del comune presso il consiglio della comunità montana;
  12. la nomina della commissione edilizia;
  13. gli statuti delle aziende speciali;
  14. i pareri sugli statuti delle consorterie;
  15. la nomina del revisore dei conti;
  16. la definizione degli indirizzi per la nomina e per la designazione dei rappresentanti del comune.

art. 13
Adunanze e convocazioni del Consiglio Comunale

  1. L’attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
  2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l’approvazione del rendiconto dell’anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
  3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l’ordine del giorno, sentita la giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
  4. L’ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta. In caso di urgenza l’ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
  5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del sindaco, di 8 consiglieri, del 20 % degli elettori.
  6. Le adunanze straordinarie possono avere luogo anche su richiesta delle minoranze consiliari, con istanza motivata, per non più di due volte l’anno.
  7. Nel caso in cui 8 consiglieri assegnati, il 20 % degli elettori o le minoranze consiliari lo richiedano, con istanza motivata, il sindaco deve riunire il consiglio entro venti giorni dal deposito dell’istanza nella segreteria comunale, inserendo nell’ordine del giorno l’argomento di cui all’istanza.
  8. Il sindaco non è obbligato a riunire il consiglio qualora l’istanza riguardi una materia non di competenza di tale organo.

Art. 14
Funzionamento del Consiglio Comunale

  1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio.
  2. Il regolamento interno stabilisce:
  1. la costituzione dei gruppi consiliari;
  2. le modalità di convocazione del consiglio comunale;
  3. le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
  4. la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l’approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
  5. le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l’eventuale impiego di apparati di registrazione;
  6. la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
  7. l’organizzazione dei lavori;
  8. la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
  9. in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
  1. In ogni caso nel corso delle sedute del consiglio si osserva il disposto dell’art. 8 comma 3, 4 e 5.
  2. Il consiglio è riunito validamente con l’intervento della metà più uno dei componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
  3. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
  4. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
  5. In seconda convocazione le deliberazioni del consiglio sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti del consiglio.
  6. Il sindaco presiede le adunanze del consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il vicesindaco. In caso di assenza od impedimento anche del vicesindaco ne fa le veci l’assessore delegato.
  7. Il sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l’adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

art. 15
Consiglieri

  1. I consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Art. 16
Diritti e doveri

  1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
  2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
  3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
  4. Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 5 giorni prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse, fermo restando l’applicazione dei termini diversi previsti da apposite disposizioni.

Art. 17
Gruppi consiliari

  1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, dopo il sindaco ed il vicesindaco.
  2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all’atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
  3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

art. 18
Commissioni consiliari

  1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione, l’organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.
  2. Le commissioni esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.
  3. Le commissioni possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l’elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
  4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

art. 19
Nomina della giunta

  1. La giunta, ad eccezione del vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata dal sindaco, con provvedimento scritto, entro i termini previsti dalla legge.
  2. Il sindaco deve dare entro trenta giorni adeguata comunicazione della formazione della giunta al consiglio.

art. 20
Giunta comunale

  1. La giunta è l’organo esecutivo e di governo del comune.
  2. Impronta la propria attivita ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
  3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.
  4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 21
Competenze della Giunta

  1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell’azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
  2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutti i provvedimenti che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
  3. La giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale, nonchè dallo statuto.
  4. In particolare, la giunta nell’esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
  1. riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull’esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
  2. propone gli atti di competenza del consiglio;
  3. approva progetti definitivi ed esecutivi, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e di tutti i provvedimenti che comportano autorizzazioni di spesa;
  4. svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
  5. individua i soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere;
  6. dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni nonchè, se previsti in atti del consiglio o se ne costituiscono mera esecuzione, acquisti, alienazioni, permute e concessioni, spese relative a somministrazioni e forniture di beni o servizi a carattere continuativo, ai sensi del regolamento di disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, ed avvia le procedure per gli appalti;
  7. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni;
  8. esercita funzioni delegate dallo stato o dalla regione;
  9. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
  10. vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
  11. in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale.

art. 22
Composizione della Giunta

  1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede, dal vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da 3 assessori. In caso di assenza od impedimento del sindaco presiede il vicesindaco.
  2. Il sindaco può nominare un assessore tecnico indicandolo nel proprio programma amministrativo e scegliendolo al di fuori del consiglio, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere e purchè non candidato alle ultime elezioni comunali. Tale assessore deve possedere requisiti di professionalità e competenze tecniche od amministrative, specificate in apposita relazione del sindaco da trasmettere al consiglio insieme alla comunicazione di cui al secondo comma dell’art. 19. Tale assessore partecipa al consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le sue competenze, ed ha diritto, come i consiglieri, di accedere ad informazioni e di depositare proposte, istanze ed altri atti rivolti al consiglio.
  3. Il sindaco, con provvedimento motivato, comunicato al consiglio nella prima seduta successiva, o comunque entro trenta giorni, può revocare uno o più assessori.
  4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, entro trenta giorni.
  5. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all’interessato con mezzi adeguati.
  6. La nomina deve essere formalmente accettata dall’interessato.

art. 23
Funzionamento della Giunta

  1. L’attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
  2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco; in caso di assenza o di impedimento di entrambi la giunta è presieduta da un assessore delegato dal sindaco.
  3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
  4. L’assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal sindaco che ne dà comunicazione, entro trenta giorni, al consiglio comunale e l’assessore è sostituito, entro trenta giorni, con le stesse modalità previste per la nomina della giunta.
  5. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
  6. La giunta delibera validamente con l’intervento della maggioranza dei componentied a maggioranza dei votanti.

art. 24
Sindaco

  1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del consiglio e della giunta comunale.
  2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula “Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de l’Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse dell’Amministrazione e per il bene pubblico.”.
  3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovraintendenza ed amministrazione.
  4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
  5. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
  6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
  7. La legge regionale disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 25
Competenze amministrative del Sindaco

  1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:
  1. rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’ente;
  2. sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
  3. presiede il consiglio e la giunta comunale;
  4. coordina l’attività dei singoli assessori;
  5. può sospendere l’adozione di specifici atti concernenti l’attività amministrativa dei singoli assessori all’uopo delegati;
  6. nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
  7. sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
  8. sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
  9. nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
  10. può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
  11. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
  12. può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di atti o provvedimenti;
  13. convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
  14. adotta ordinanze ordinarie finalizzate all’attuazione di leggi o regolamenti; nelle materie di competenza comunale emana altresi ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
  15. rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonchè le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
  16. emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
  17. procede alla revoca di assessori o alla loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall’ufficio per altra causa;
  18. provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell’art. 50, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l’apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
  19. provvede, nell’ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e d’intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
  20. qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all’ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
  21. determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell’interesse del comune;
  22. partecipa al consiglio permanente degli enti locali;
  23. stipula i contratti rogati dal Segretario Comunale in mancanza di altre figure di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera b) della L.R. n. 46/98.
  1. Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
  2. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

art. 26
Competenze di vigilanza del Sindaco

  1. Il sindaco nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
  1. acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
  2. promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
  3. compie atti conservativi dei diritti del comune;
  4. può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l’ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni di cui l’ente fa parte tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
  5. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società di cui l’ente fa parte svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 27
Ordinanze del Sindaco

  1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
  3. L’ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
  4. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

art. 28
Vicesindaco

  1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale.
  2. Quando assume le sue funzioni, all’atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell’art. 24 comma 2.
  3. Nel caso di assenza od impedimento del sindaco il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
  4. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.

Art. 29
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco.

  1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco si applica la legge regionale.

art. 30
Delegati del sindaco

  1. Il sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
  2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
  3. Il sindaco può modificare o revocare, con atto motivato, l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
  4. Le deleghe, le eventuali modifiche e le revoche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio.

TITOLO III
ATTIVITA E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

art. 31
Segretario comunale ed uffici

  1. Il comune ha un Segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione autonoma Valle d’Aosta, iscritto in apposito albo regionale che costituisce l’organo amministrativo-burocratico del comune.
  2. Il segretario rappresenta il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell’attività di gestione degli uffici e dei servizi.
  3. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizione di legge e dello statuto.
  4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l’attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato.
  5. Il Segretario roga i contratti nei quali l’ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, salvo diversa indicazione dell’amministrazione comunale.

art. 32
Competenze gestionali del segretario e dei responsabili dei servizi

  1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l’attività di gestione dell’ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, che l’esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonchè delle direttive del sindaco con l’osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
  2. Al segretario comunale ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l’adozione degli atti con rilevanza esterna, inerenti le assegnazioni loro attribuite annualmente dalla Giunta ed individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

art. 33
Competenze consultive del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi

  1. Il segretario comunale ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne, formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al consiglio, alla giunta, al sindaco.
  2. Il responsabile del servizio o il segretario comunale quando agisce in tale qualità, inoltre, esprime, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta e nei limiti delle proprie competenze, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili di procedimento.
  3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l’atto comporti impegno di spesa, l’attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

art. 34
Competenze di sovraintendenza, gestione e coordinamento del Segretario comunale

  1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi e del personale.
  2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

art. 35
Competenze di legalità e garanzia del Segretario Comunale

  1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali e delle commissioni e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

art. 36
Vice segretario

  1. Il vice segretario è il funzionario che affianca il segretario comunale nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli e lo sostituisce nel caso di assenza o di impedimento.

art. 37
Organizzazione degli uffici e del personale

  1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi del comune è attuata tramite un'attività di programmazione e si uniforma ai seguenti principi:
  1. distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
  2. organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;
  3. individuazione delle responsabilità collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  4. superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione tra uffici;
  5. favorire l’avvicinamento del cittadino alla p.a. attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l’utenza.
  1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
  2. Il comune disciplina con apposito regolamento l’ordinamento degli uffici e dei servizi, con l’osservanza dei principi stabiliti dal comma 1.
  3. Con il regolamento di cui al comma precedente vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi ai responsabili.

art. 38
Albo pretorio

  1. Nel civico palazzo è predisposto un apposito spazio destinato ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
  2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
  3. Il segretario comunale, od un suo incaricato, cura l’affissione degli atti all’albo pretorio avvalendosi del messo comunale e ne certifica, su attestazione di questi, l’avvenuta pubblicazione.

TITOLO IV
SERVIZI

art. 39
Forme di gestione

  1. Il comune, nell’ambito delle sue competenze e nell’interesse della comunità locale, provvede alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dirette a realizzare fini di rilevanza sociale nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della popolazione.
  2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
  3. Nell’organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

art. 40
Principi

  1. L’ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.
  2. Gli organi istituzionali e/o burocratici del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla l. 27.07.2000 n. 212, in tema di “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
  3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere osservati dagli organi istituzionali e/o burocratici del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 41
Cooperazione

  1. L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
  2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di Comuni e gli accordi di programma.

art. 42
Comunità montane

  1. Il sindaco o, su delega espressa, il vicesindaco, fanno parte del consiglio della comunità montana, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del consiglio.
  2. Le nomine di cui al comma 1 devono avvenire entro quarantacinque giorni dalla proclamazione degli eletti.
  3. Ai sensi della l.r. 07.12.1998 n. 54 il consiglio comunale delibera l’esercizio in forma associata, attraverso la comunità montana, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.
  4. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposite convenzioni tra gli enti, che stabiliscono anche le modalità del trasferimento del personale, tra il comune e la comunità montana.
  5. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la comunità montana, il comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio di tali funzioni.
  6. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può delegare alla comunità montana l’esercizio, con carattere sussidiario e temporaneo, di funzioni di competenza comunale in relazione alla migliore esecuzione delle medesime, sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della aderenza alle specifiche condizioni socio territoriali.
  7. Il Comune si riserva poteri di indirizzo, di impulso, di vigilanza e di controllo, disciplinati dalle convenzioni previste dall’art. 86 l.r. 27.12.1989 n. 54, sulle materie delegate.
  8. Con convenzione di cui al comma 4 del presente articolo, vengono stabiliti e definiti l’oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonchè le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

art. 43
Consorterie

  1. Il Comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell’interesse della comunità locale.
  2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell’art. 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.
  3. In tale caso il consiglio comunale provvede all’amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
  4. La giunta comunale esprime i pareri previsti dall’art. 1 della l.r. n° 14/1973.
  5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
  6. Il consiglio comunale può costituire un’apposita commissione per l’accertamento dell’esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE

art. 44
Partecipazione popolare

  1. Il comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all’attività dell’ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l’imparzialità e la trasparenza, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
  2. Il Comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l’intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, anche in chiave preventiva, mediante regolamenti.
  3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione, di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
  4. Nei procedimenti relativi all’adozione di atti fondamentali del Comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.
  5. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all’Unione Europea.
  6. L’ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all’amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

art. 45
Assemblee consultive

  1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
  2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta di 8 consiglieri , del 20% degli elettori o delle minoranze consiliari (per non più di due volte l’anno) entro 45 giorni.
  3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell’assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
  4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento degli istituti di partecipazione e di democrazia diretta disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono promuovere la relativa convocazione.

art. 46
Interventi nei procedimenti

  1. L’azione del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell’amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
  2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali.
  3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l’avvio dei procedimenti amministrativi.
  4. La partecipazione al procedimento amministrativo deve avvenire secondo le modalità stabilite al Capo III della l.r. 54/1998.

Art. 47
Istanze

  1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorterie e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell’attività amministrativa.
  2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

art. 48
Petizioni

  1. Tutti i cittadini, anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
  2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L’organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l’archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
  3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il sindaco pone la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.
  4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull’esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell’istanza
  5. Sono considerate irricevibili le petizioni che non presentino i seguenti requisiti:
  1. essere sottoscritto da cittadini, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l’indirizzo e gli estremi di un documento di identità, ovvero, quando gli autori agiscono quali rappresentanti di un’organizzazione la carica ricoperta all’interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
  2. identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
  3. sollecitare atti, interventi o comportamenti di competenza del Comune;
  4. indicare nominativo e recapito cui inviare le comunicazioni previste al precedente comma 4.

Art. 49
Proposte

  1. Il 20 % dei cittadini elettori può presentare proposte per l’adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del sindaco all’organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, nonchè con l’attestazione relativa alla copertura finanziaria.
  2. L’organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
  3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell’interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
  4. L’organo competente provvede, entro sessanta giorni, a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 50
Associazioni

  1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l’adozione di idonee forme di consultazione.
  2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
  3. Le scelte che possono produrre effetti sull’attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

art. 51
Partecipazione a commissioni

  1. Le commissioni consiliari, di propria iniziativa o su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del consiglio.

art. 52
Referendum

  1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all’attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materia indicate nel comma 2.
  2. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull’istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all’anno.
  3. Il referendum può essere promosso:
  1. dalla giunta comunale;
  2. dal 50 % + 1 dei consiglieri comunali;
  3. dal 30 % degli elettori.
  1. L’ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal consiglio, previo parere espresso dal segretario comunale. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
  2. La consultazione deve tenersi in un’unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
  3. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
  4. I risultati verranno proclamati dal sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
  5. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni, le modalità e i termini per la raccolta delle sottoscrizioni.
  6. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della giunta e del consiglio, con le limitazioni previste al comma 2.
  7. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
  8. L’indizione e l’esito del referendum sono pubblicati all’albo pretorio del comune e nel bollettino ufficiale della regione.

Art. 53
Effetti dei referendum propositivi e consultivi

  1. Qualora i referendum consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco il consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
  2. L’approvazione del referendum propositivo comporta la relativa approvazione dell’atto sottoposto al referendum che entra a pieno titolo nell’ordinamento del Comune.
  3. Il mancato recepimento del risultato del referendum consultivo è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell’organo competente.

Art. 54
Accesso

  1. Al fine di rendere effettiva la trasparenza dell’attività amministrativa, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

Art. 55
Informazione

  1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia e dal regolamento comunale.
  2. L’ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
  3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva e completa.
  4. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure, nonchè all’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

art. 56
Statuto e sue modifiche

  1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
  2. E’ ammessa l’iniziativa di almeno il 30 % dei cittadini per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall’art. 49, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 52 e 53.
  3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale.
  4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d’Aosta, per la sua conservazione.

Art. 57
Regolamenti

  1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
  2. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
  3. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell’art. 49.
  4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 52 e 53.
  5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
  6. I regolamenti sono pubblicati nell’albo comunale sia dopo l’adozione da parte del consiglio sia, per quindici giorni, dopo la loro entrata in vigore.
  7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX
DIFENSORE CIVICO

Art. 58
Difensore civico

  1. Il Comune partecipa alle iniziative della comunità montana “Valdigne Mont Blanc” atte ad istituire nella sede della comunità montana l’ufficio del difensore civico e si rimette alle decisioni che in proposito verranno adottate dagli organi competenti della comunità stessa.

TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59
Norme transitorie

  1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d’Aosta.
  2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all’approvazione dei nuovi.

Art. 60
Norme finali

  1. L’organo competente approva entro un anno dall’entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
  2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.
  3. Dopo l’entrata in vigore del presente statuto, sono abrogate tutte le disposizioni del precedente statuto.



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